Una delle novità introdotte dal decreto “SCIA 2” , cioè il  Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222  “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124“, è quella relativa all’agibilità di un immobile. Prima del suddetto decreto, in base all’art.25 del D.P.R. 380/2001 (“Testo Unico dell’edilizia”) era il Comune competente per territorio a rilasciare il certificato di agibilità, a seguito di apposita domanda di rilascio inoltrata dal titolare del permesso di costruire o della SCIA. Il decreto “SCIA 2 ” ha abrogato l’art.25 suddetto così che ora non occorre più fare domanda di rilascio di certificato di agibilità ma si trasmette al Comune la “Segnalazione Certificata di Agibilità” (d’ora in poi indicata in questo articolo con l’acronimo S.C.A.) . In pratica, non occorre più aspettare i tempi della risposta dell’Ente Pubblico, in questo caso il Comune. Alla S.C.A. andrà allegata la seguente documentazione:

  • attestazione del direttore dei lavori o, qualora questi non fosse stato nominato, di un professionista abilitato che asseveri la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ;
  • certificato di collaudo ex art.67 del D.P.R. 380/2001 o, ovvero, per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
  • dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’art.77 , nonché all’art.82 del D.P.R. 380/2001;
  • estremi di avvenuta dichiarazione aggiornamento catastale;
  • dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi;

L’utilizzo dell’immobile è consentito già dalla data di presentazione della S.C.A. Essa deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni, le Città metropolitane disciplinano le modalità dei controlli , anche  a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.

Vorrei mettere in risalto un aspetto che potrebbe a prima vista essere frainteso. Il fatto che ora l’agibilità venga sostanzialmente autocertificata dal titolare del permesso di costruire non significa, necessariamente, abbreviazione dei tempi ove non si disponga già di tutta la documentazione tecnica da allegare alla S.C.A. Pensiamo, per esempio, al caso, purtroppo frequente, in cui si scopre in sede di S.C.A. che manca il collaudo delle opere strutturali in c.a. E magari, approfondendo, si scopre che all’epoca non fu neanche depositata al Genio Civile la relativa pratica strutturale. Né , ovviamente,  il professionista abilitato può attestare la sussistenza delle condizioni per l’agibilità dell’immobile  anche quando tali condizioni non ci sono. Se lo facesse commetterebbe il reato di falso in atto pubblico, punito dal Codice Penale.

Quindi, benvenuta semplificazione nell’ambito dell’agibilità degli immobili, ma ben consapevoli degli oneri che essa in ogni caso comporta. Soprattutto, se decidiamo di costruire casa o di eseguire su essa dei lavori, affidatevi ad un professionista che vi saprà elencare da subito le diverse incombenze e vi seguirà passo dopo passo per tutta la durata dell’iter amministrativo  e per tutta la durata dei lavori. In questo modo non avrete spiacevoli sorprese quando sarà tempo di segnalare l’agibilità dell’immobile.

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