Capita spesso la domanda, a proposito di lavori come la tinteggiatura delle facciate di un edificio, “quale differenza passa tra CIL e CILA ?”, riferita a due differenti iter amministrativi da far seguire ad una pratica edilizia. Vediamo di capire come stanno le cose.
Prima di tutto, per CIL si intende la Comunicazione di Inizio dei Lavori, mentre per CILA si intende la Comunicazione di Inizio dei Lavori Asseverata (da un tecnico). La prima non richiede la firma di un tecnico e va presentata al Comune direttamente dal proprietario dell’immobile oggetto dei lavori. Va, tuttavia, subito chiarito che la CIL è stata fortemente ridimensionata, fino ad essere quasi del tutto abolita, a seguito del cosiddetto decreto “SCIA 2”, cioè il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124“. Tale decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016 ed è entrato in vigore l’11 dicembre 2016. Prima di tale decreto erano sette i possibili regimi abilitativi edilizi: attività libera, CIL, Cila, Scia, Super-Dia, permesso, permesso alternativo alla Scia. Ora con le modifiche approvate e ormai in vigore si torna a cinque: attività edilizia libera, Cila, Scia, permesso di costruire e permesso in alternativa alla Scia. In particolare, molte delle opere per le quali prima era effettivamente richiesta la CIL, a seguito del suddetto decreto sono divenute “attività edilizia libera”, per la quale non è richiesta alcuna comunicazione. Quali sono tali opere per cui non si fa più la CIL ? Eccole elencate di seguito, così come riportate nel D.P.R. 380/2001 (modificato e corretto dal suddetto decreto):
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) (del D.P.R. 380/2001);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; (cioè fuori dai Centri Storici)
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
La Comunicazione di Inizio del Lavori (CIL) è, quindi, richiesta ora solo per le attività di cui alla lettera e-bis, cioè per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.
Se ne deduce che , nei fatti, oggi la differenza da capire non è più tra CIL e CILA, ma tra CILA e SCIA o Permesso di Costruire. In particolare, quando si tratta di eseguire opere di manutenzione ordinaria non c’è più alcuna necessità di Comunicazione di Inizio dei Lavori, essendo queste ora ricomprese nell’attività edilizia libera. Per tali opere la CIL non è più richiesta.
Ma quali sono tali opere di manutenzione ordinaria per cui si può fare a meno della CIL , e, a maggior ragione, della CILA ?
Basta andarsi a leggere l’art.3 comma 1 lettera a) del citato D.P.R. 380/2001, che recita testualmente: “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.”
Quindi, se intendiamo ritinteggiare le facciate della nostra abitazione, trattandosi di opere di rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, non sarà necessaria più alcuna comunicazione di inizio dei lavori al Comune. E’, comunque, buona cosa , prima di far eseguire tali lavori, specialmente se la propria abitazione ricade in un Centro Storico, informarsi presso l’Ufficio Tecnico del Comune di competenza circa la presenza di vincoli , come per esempio quelli dovuti alla eventuale esistenza di un Piano del Colore. Anche se, a rigore, non sarebbe necessario il supporto di un tecnico, è altrettanto opportuno affidarsi comunque ad un professionista. Per esempio, sempre con riferimento alla tinteggiatura delle facciate della propria abitazione, lasciare la scelta del colore all’estro (…) dell’impresa o alla propria fantasia può rivelarsi una scelta sbagliata. E sono centinaia gli esempi che potremmo citare di grossolani errori di colorazione delle facciate. Non è bello imbattersi in un edificio le cui facciate sono state tinteggiate con colori stravaganti o comunque avulsi dal contesto urbano ed ambientale dei luoghi. Un tecnico competente saprà , invece, dare un valido suggerimento sulla scelta del colore e sui materiali da utilizzare. Inoltre, anche se trattandosi di attività libera non è dovuta la preventiva comunicazione di inizio dei lavori al Comune, occorre pur sempre ottemperare, in qualità di Committente/Responsabile dei lavori, agli obblighi della Normativa sulla sicurezza dei lavori in edilizia (D.Lgs. n.81 del 9-4-2008). Un professionista saprà, quindi, spiegarvi cosa è necessario fare a seconda dei lavori previsti. Infine, se la tinteggiatura delle facciate, come è molto probabile, comporterà l’installazione di un ponteggio sul suolo pubblico, si dovrà provvedere alla relativa SCIA presso lo sportello unico attività produttive , con corresponsione della relativa tassa di occupazione temporanea di suolo pubblico. Molti Comuni richiedono, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, alcuni elaborati tecnici. Anche in questo caso, quindi, il supporto di un bravo professionista sarà inevitabile.
In definitiva, benvenuta la semplificazione dell’iter amministrativo in campo edilizio, ma sempre con il supporto di un valido professionista. Si eviteranno guai e a conti fatti si sarà risparmiato tempo e denaro.